Ultima modifica: 27 Febbraio 2022
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Vigilanza alunni e infortuni

Prestare maggiore vigilanza durante l’intervallo

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Bosisio Parini, 28 febbraio 2022

A tutti i docenti

 

  OGGETTO: Vigilanza alunni e infortuni

Negli ultimi tempi si stanno verificando un po’ troppi infortuni nei confronti degli alunni, specie durante il gioco e l’intervallo.

In base all’art. 2048 commi 2 e 3 del Codice civile, i docenti sono direttamente responsabili degli alunni affidati alla loro vigilanza. Tale vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani (Cassazione sezioni unite 3/2/1972).

Particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, gli intervalli, l’entrata a scuola e l’uscita, l’utilizzo dei laboratori e delle palestre. La responsabilità degli insegnanti, infatti,  non è limitata all’attività didattica in senso stretto (la lezione), ma RIGUARDA L’INTERO PERIODO IN CUI GLI ALUNNI SI TROVANO SOTTO IL LORO CONTROLLO, compresi perciò intervalli, visite e viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza (es. cortili), il momento dell’ingresso a scuola e dell’uscita, assemblee di classe, ecc…

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, “anzi l’obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività” (Corte dei Conti Regione Umbria 25/08/1997, n. 373). Ciascun docente dovrà vigilare con la massima attenzione gli alunni, presidiando lo spazio assegnatogli per tutta la durata dell’intervallo stesso, poiché “l’obbligo di sorveglianza sugli alunni di una scuola pubblica si estende anche al tempo destinato alla ricreazione. La Giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi”.

Se è vero che alcuni incidenti sono imprevedibili, altri possono essere evitati prestando una maggiore vigilanza ed evitando distrazioni. L’intervallo infatti è per gli studenti, per chi è di sorveglianza fa parte dell’orario di lavoro.

 

Il Dirigente scolastico
Orsola Moro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

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