Calendario scolastico regionale 2013 - 2014
Calendario scolastico regionale 2013 - 2014
E' stato confermato anche per l'anno scolastico 2013 -2014 il calendario regionale dell'anno precedente.
Calendario scolastico regionale 2013 - 2014
E' stato confermato anche per l'anno scolastico 2013 -2014 il calendario regionale dell'anno precedente.
Inizio delle lezioni
- L'inizio delle lezioni è previsto il giorno 12 settembre per tutti gli ordini e gradi, ad eccezione della scuola dell’infanzia che inizia il 5 settembre.
L’inizio si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il giorno di inizio sia un sabato o un giorno festivo.
- le singole scuole, comprese le scuole dell’infanzia, hanno la facoltà di deliberare un'eventuale anticipazione della data di inizio delle lezioni per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.
Termine delle lezioni
La conclusione delle lezioni è l’8 giugno per tutti gli ordini e gradi, ad eccezione della scuola dell’infanzia che conclude il 30 giugno.
La conclusione è anticipata al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il giorno di chiusura cada in giorno festivo.
Tali date riguarderanno le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e le Istituzioni Formative che organizzano i corsi di istruzione e formazione professionale.
Sospensione delle attività didattiche ed educative
I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite a livello nazionale:
tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, la festa del Santo Patrono.
A queste si aggiungono le sospensioni definite dal calendario regionale:
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
- vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo.
Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché per specifiche esigenze ambientali ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.lgs. 297/94.
Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.