Ultima modifica: 7 Settembre 2024
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Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa

Attività compatibili e non compatibili per i pubblici dipendenti

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Bosisio Parini, 9 settembre 2024

A tutto il personale interessato

Oggetto: Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:
* Art. 53, co. 7, 9 e 11, del D.Lgs. 30 marzo 2001 T.U. pubblico impiego
* Art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”
* art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 – T.U. Scuola
* D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.
* Art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60
*  Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica

I presupposti per l’autorizzazione al conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono:
* la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico;
*  la necessità che l’attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.);
* la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (Cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24/1/2012, n. 1).

L’art. 53, co. 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal D.P.R. n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. Il medesimo art. 53 ha introdotto un regime di incompatibilità “relativa”, consentendo sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d’ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia la possibilità di autorizzare incarichi provenienti da soggetti terzi.
Le disposizioni dell’art. 53 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento (50%) di quella a tempo pieno e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività professionali (cfr. co. 6 del citato art. 53).

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. L’art. 53 elenca gli incarichi ed i relativi compensi soggetti a esclusione.

L’autorizzazione da parte del dirigente
Ai sensi del co. 7 dell’art. 53, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Le PP.AA. non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l’attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
Personale docente
La disciplina relativa alle incompatibilità del personale docente è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 (richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001) e all’art. 33 del CCNL 2003”.
In merito all’esercizio di attività incompatibili con la funzione docente il MIUR, con nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all’art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

L’autorizzazione per i docenti all’esercizio della libera professione
Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l’insegnamento impartito.
Per quanto concerne l’autorizzazione del dirigente in giurisprudenza è stato precisato che il dirigente è chiamato a verificare che l’esercizio di tale attività non pregiudichi l’attività di docente e la compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio. (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia – Sent. 07 ottobre 1996 n. 963).
La verifica che il dirigente scolastico dovrà compiere al fine di autorizzare o meno l’esercizio della libera professione dovrà tener conto (Consiglio Stato con sentenza 05 febbraio 1994 n. 102):
– del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro;
– dell’eventuale pregiudizio dell’attività all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
– della coerenza con l’insegnamento impartito.

Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c’è l’obbligo di informare il Dirigente scolastico, inoltre è necessario che l’attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr.Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393).
La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare sanzioni pecuniarie e disciplinari, nonché ulteriori conseguenze ai sensi del co. 5 dell’art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

Collaborazioni plurime
Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. L’art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente
della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
L’art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per quanto concerne il
pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all’Istituzione Scolastica.
Per il personale non interno è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione della scuola/ente di appartenenza i cui dati andranno digitati a sistema.

Partecipazione ad associazioni o organizzazioni
Con il D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001) è stato però introdotto l’obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all’amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività lavorativa, a
prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013).

Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici
Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I., MEF, Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse e i relativi compensi, anche per incarichi a titolo gratuito.
La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall’articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche.
Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto dal D.lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, modificando l’art. 53 del D.lgs. 165/2001, prevedendo una comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2018.
La comunicazione è effettuata entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, mentre va comunicato tempestivamente il relativo compenso erogato.
Le esclusioni dagli obblighi di comunicazione sono indicate nella circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR del 24/07/2002, prot. n. 497.
Per il personale della scuola si ritiene che non debbano essere elencati nel censimento tutti i compensi provenienti dal Fondo dell’Istituzione Scolastica.
Dovranno invece essere rilevati tutti gli incarichi affidati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni ai quali sono stati corrisposti compensi con fondi provenienti dal M.I. o extra M.I.
Pertanto l’autorizzazione deve essere richiesta:
* anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
* prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
* all’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Gli interessati a svolgere attività compatibili sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione alla Dirigente Scolastica, presentando l’apposita modulistica in Segreteria (scaricabile dal sito nell’area riservata alla voce “autorizzazioni”)

 

Il dirigente scolastico
Orsola Moro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

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