Vigilanza degli alunni: competenze e norme di comportamento degli operatori scolastici
Comunicazione a docenti e collaboratori scolastici
Istituto Comprensivo Bosisio Parini
Via A. Appiani, 10 – 23842 Bosisio Parini
Posta Elettronica: lcic81000x@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: lcic81000x@pec.istruzione.it
Bosisio Parini, 20 settembre 2019
Ai docenti e ai collaboratori scolastici
Oggetto: Vigilanza degli alunni: competenze e norme di comportamento degli operatori scolastici
In base all’art. 2048 commi 2 e 3 del Codice civile, i docenti sono direttamente responsabili degli alunni affidati alla loro vigilanza. Tale vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani (Cassazione sezioni unite 3/2/1972).
Particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, gli intervalli, l’entrata a scuola e l’uscita, l’utilizzo dei laboratori e delle palestre. La responsabilità degli insegnanti, infatti, non è limitata all’attività didattica in senso stretto (la lezione), ma RIGUARDA L’INTERO PERIODO IN CUI GLI ALUNNI SI TROVANO SOTTO IL LORO CONTROLLO, compresi perciò intervalli, visite e viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza (es. cortili), il momento dell’ingresso a scuola e dell’uscita, assemblee di classe, ecc…
L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, “anzi l’obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività” (Corte dei Conti Regione Umbria 25/08/1997, n. 373). Ciascun docente dovrà vigilare con la massima attenzione gli alunni, presidiando lo spazio assegnatogli per tutta la durata dell’intervallo stesso, poiché “l’obbligo di sorveglianza sugli alunni di una scuola pubblica si estende anche al tempo destinato alla ricreazione. La Giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi”.
Anche il profilo del collaboratore scolastico prevede un preciso obbligo di sorveglianza nei confronti degli studenti. Durante lo svolgimento dell’intervallo deve essere sospesa qualsiasi altra attività (pulizia, fotocopie, ecc..). Ciascun collaboratore starà al piano assegnatogli e controllerà in particolare la zona adiacente i servizi igienici e le scale. Come evidenziato anche nella circolare sulla sicurezza emanata a inizio anno e reperibile sul sito nella sezione “Sicurezza”, rientra nei compiti dei collaboratori scolastici riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, evitando che effettuino giochi e/o attività potenzialmente a rischio.
Alla luce di tutto ciò si invita a prestare la massima attenzione durante gli intervalli e i momenti non strutturati, ivi comprese le uscite didattiche.
Il Dirigente scolastico
Orsola Moro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93