Norme in materia di certificazioni
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati.
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Oggetto: nuove disposizioni in materia di certificazioni
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati.
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” del decreto 445/2000 (art. 15 della Legge 183/2011).
In ottemperanza alla nuova norma, a partire dal 1° gennaio 2012, questo istituto rilascia esclusivamente certificati validi ed utilizzabili nei rapporti fra privati (banche, notai, assicurazioni, ecc.) sui quali sarà pertanto sempre apposta la seguente dicitura, pena la violazione dei doveri d’ufficio: Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Con la nuova normativa l’autocertificazione per il cittadino è diventata pertanto un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri pubblici uffici, ma devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà, pena la violazione dei doveri d’ufficio. Le amministrazioni pubbliche sono a tal fine tenute ad acquisire d’ufficio, qualora necessitino, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato.
Si ricorda inoltre che l’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara e, nel caso in cui l’amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000.
I certificati da utilizzare nei rapporti fra privati dovranno essere prodotti sempre in bollo (€. 14,62), ad eccezione dei certificati emessi in regime di esenzione, come riportato nella Tab. All. B del DPR 642/1972. Ai fini dell’esenzione al momento della richiesta dovrà essere dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato sulla certificazione.
La segreteria della scuola (tel. 031865644) è l’ufficio preposto alla trasmissione dei dati e all’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. L’ufficio di segreteria risponde alle richieste di accesso alle informazioni entro trenta giorni in merito agli atti di sua competenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Falcone
Sono disponibili nella pagina modulistica i modelli per l'atto di notorietà e per la richiesta di certificato.